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Una etichetta del vino potrebbe essere definita come la sua carta di identità, che permette al consumatore di identificare quel tipo di vino sia durante l’acquisto in un supermercato che ad esempio al ristorante.

Tuttavia non è affatto semplice decifrarla e spesso si fa confusione su chi è il produttore, da quale vitigno è prodotto, che tipo di vino è.

Le norme in vigore fanno riferimento al termine generico di etichettatura, ma vi è anche per così dire una controetichetta o retro etichetta, quella che si trova dietro la bottiglia e che contiene normalmente altre utili informazioni.

L’etichetta nella storia del vino si è evoluta di pari passo con esso, ricoprendo un ruolo fondamentale e assumendo sempre più anche un ruolo comunicativo.

Mentre in passato le etichette erano scritte a mano e riportavano alcune informazioni di base sul nome del produttore, l’annata e la zona di origine, oggi oltre ad indicazioni testuali precise sono accompagnate da immagini e colori che catturano il consumatore.

Analizziamo alcuni dettagli, in particolare tutti gli standard obbligatori per la legislazione europea.

 

La Normativa Europea in materia di Etichetta del Vino

La nuova regolamentazione comunitaria, la cosiddetta OCM Vino – Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, risale al 2008, entrata in vigore il 1° agosto 2009, innovando decisamente la materia in questione.

Si tratta di una serie di regole che la Commissione Europea ha stabilito per armonizzare il mercato agricolo in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla PAC – Politica Agricola Comune.

Per etichettatura si intende:

“termini, diciture, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono”. (Art. 57, lett. a), Reg. 479/2008 e Art. 2, § 2, lett. j), Reg.. 1169/2011.)

Per quanto riguarda la classificazione dei vini, c’è stata una rivoluzione, introducendo le seguenti:

  • Vino generico;
  • Vino varietale;
  • Vino IGT;
  • Vino DOC;
  • Vino DOCG.

Per approfondimenti leggi anche DOP – DOCG – IGT – IGP: quali sono le differenze fra le denominazioni di origine in Italia?”.

In etichetta si può scegliere liberamente se inserire la vecchia dicitura (DOCG – DOC – IGT), la nuova dicitura (DOP – IGP) o entrambe.

Secondo l’art.50 del Regolamento 607/2009 tutte le informazioni obbligatorie devono essere leggibili in un unico campo visivo, senza dunque dover girare la bottiglia.

 

etichetta-vino

 

Le informazioni obbligatorie che una Etichetta del Vino deve contenere sono:

  1. Denominazione di vendita: ovvero la denominazione di origine o l’indicazione geografica seguita dalle diverse diciture DOP, IGP o altre;
  2. Indicazione dell’azienda imbottigliatrice: o per la categoria spumante l’indicazione del produttore o del venditore;
  3. Nazione di produzione;
  4. Volume nominale;
  5. Titolo alcolometrico;
  6. Data di confezionamento;
  7. Allergeni;
  8. Indicazione del tenore di zucchero: sempre per la categoria spumanti.

Oltre a queste indicazioni obbligatorie, pena multe salate, ci sono altre informazioni aggiuntive che possono essere inserite, anche nella retro etichetta.

Tra le informazione facoltative, ma di grande aiuto per i non esperti, ricordiamo:

  1. Caratteristiche organolettiche;
  2. Temperatura di servizio;
  3. Abbinamenti culinari;
  4. Immagini;
  5. Logo.

Inoltre sulla fascetta è obbligatoria la dicitura ICQRF, ovvero un codice identificativo rilasciato dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione delle Frodi dei prodotti agro-alimentari.

Tale codice identifica l’azienda che ha imbottigliato il vino e che è quindi responsabile del prodotto.

I vini DOC e i DOCG devono riportare sulla fascetta anche il contrassegno che consente la tracciabilità, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

 

 

Indicazioni obbligatorie sulle etichette del vino

  1. Denominazione di vendita

Per i vini generici, senza quindi alcun tipo di denominazione specifica, viene utilizzata la dicitura ‘Vino’, che può essere accompagnata dalla specifica del colore, quindi rosso, bianco o rosato.

I vini varietali, oltre alla denominazione Vino possono recare l’annata e/o il vitigno di origine.

Per i vini DOP e IG la dicitura ‘Vino’ può essere omessa per fare posto al nome geografico della zona viticola protetta, seguita ovviamente dalla relativa denominazione. Ad esempio:

  • Barolo (indicazione geografica) Denominazione di Origine Controllata e Garantita (non sono ammessi acronimi) Riserva (menzione aggiuntiva).
  1. Azienda imbottigliatrice

È obbligatorio indicare chi ha imbottigliato il vino. In altri termini chi è responsabile legalmente.

Se il produttore è differente dall’imbottigliatore il primo può non essere menzionato.

In tal modo il consumatore è più tutelato sapendo a chi doversi rivolgere nel caso in cui ci fosse qualche anomalia.

Nel caso in cui si tratti di un vino importato ciò che va inserito obbligatoriamente in etichetta è invece il nome dell’importatore.

Il codice ICQRF serve a rintracciare l’imbottigliatore per cui può sostituire la dicitura in etichetta.

  1. Nazione di produzione

Al fine di tutelare maggiormente il Paese produttore, l’Unione Europea ha introdotto come obbligatoria la menzione dello Stato Membro dove è stato prodotto il vino.

Per cui sulla bottiglia di vino sarà specificato, ad esempio, ‘prodotto in Italia’.

I termini utilizzati sono: ‘prodotto in…’, ‘prodotto di…’ o ‘vino di..’.

Tuttavia se il vino risulta da una miscela di vini prodotti in più Paesi, si userà la dicitura ‘vino della Comunità Europea’.

  1. Volume nominale

Si tratta della quantità di vino presente in bottiglia.

Non è stata introdotta alcuna novità rilevante.

La quantità può essere espressa in litri, millilitri e centilitri, sono ammesse le abbreviazioni (senza punto) seguite dalla lettera e, che significa stima.

Esempio: 750 ml e; Contenuto 750 ml e; Net Content 750 ml e; Cont. 75 cl e; Net cont. 75 cl e

  1. Titolo alcolometrico

È la percentuale di alcol contenuta nel vino e nella dicitura può essere preceduta dai termini ‘titolo alcolometrico effettivo’ oppure ‘alcole effettivo’ o abbreviato con ‘alc % vol’.

Esempio: 12,5% vol; Alcole effettivo 12,5% vol; Alc 12,5% vol

  1. Data di confezionamento

Si fa riferimento al lotto di produzione, ovvero alle unità di vendita, in questo caso bottiglie, prodotte o confezionate in circostanze pressocché identiche, per cui è possibile tracciare una sequenza.

Il legislatore su questo tema non ha posto vincoli eccessivi, non deve trattarsi necessariamente di una data (giorno/anno), ma può essere anche un numero purché quest’ultimo faccia risalire con facilità alla data dei registri di quella determinata partita.

Il lotto deve essere identificabile in etichetta con la lettera L seguita da un numero/data.

Esempio: L.1 (la bottiglia apparterrà al primo lotto di quel vino); L.1/2010 (si tratta del primo lotto di quel vino imbottigliato nel 2010); L. 05/03/2014 (data precisa di imbottigliamento).

  1. Allergeni

In realtà in questa parte vi rientrano in particolare i solfiti, sui quali la Comunità Europea ha aperto un lungo dibattito.

La scritta ‘Contiene Solfiti’ deve essere inserita in etichetta ogni qualvolta superi la concentrazione di 10 mg/l, in altre parole quasi sempre.

Di fatto quasi tutti i vini contengono la dicitura Contiene Solfiti.

Secondo la norma non vi è differenza se l’anidride solforosa sia stata aggiunta o si sia sviluppata naturalmente durante la fermentazione.

Il criterio è puramente quantitativo.

Deve essere indicato tassativamente in etichetta anche l’eventuale presenza di latte e/o uova, non importa in quale quantità.

 

 

L’etichetta del vino per la categoria spumante

La categoria spumante merita un approfondimento a parte poiché l’etichetta deve contenere obbligatoriamente delle informazioni aggiuntive, proprio perché parliamo di un vino che segue un processo produttivo particolare.

Se lo spumante viene arricchito con anidride carbonica, la dicitura esatta sarà vino spumante gassificato.

Non troveremo mai in etichetta ‘spumante naturale’, per definizione quello naturale è il non gassificato.

Gli spumanti a cui non vengono aggiunti solfiti, si distinguono in:

  • Vino spumante: prodotto dalla prima o dalla seconda fermentazione, anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, titolo alcolometrico totale non inferiore a 8,5% vol;
  • Vino spumante di qualità: prodotto dalla prima o dalla seconda fermentazione, anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
  • Vino spumante di qualità di tipo aromatico: prodotto dalla prima o dalla seconda fermentazione, anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 6% vol;

Alcuni di questi spumanti possono anche diventare DOP o IGP.

In etichetta troveremo al posto dell’azienda imbottigliatrice, il produttore o il venditore dove nel primo caso identifichiamo l’azienda che ha imbottigliato e curato la fase della fermentazione, nel secondo caso, il venditore, compra dai produttori e rivende con proprio marchio.

Infine è obbligatorio inserire il tenore di zucchero, ovvero la quantità di zuccheri residui presente nel vino, facendo riferimento alla seguente tabella, contenuta nell’Allegato XIV del Reg. 607/2009:

  • Dosaggio zero/ ultra secco: inferiore a 3 g/l;
  • Extra-brut/ molto secco: compreso tra 0 e 6 g/l;
  • Brut/ secco: inferiore a 15 g/l;
  • Extra-dry/ secco: compreso tra 12 e 20 g/l;
  • Secco: compreso tra 17 e 35 g/l;
  • Demi sec/ amabile: compreso tra 33 e 50 g/l;
  • Dolce: superiore a 50 g/l.

 Se il tenore di zucchero è un numero che comprende due delle sopra citate menzioni, il produttore può sceglierne una.

 

etichetta-tappo

 

 

Non possiamo tralasciare l’ultimo dettaglio per gli spumanti, che costituisce anche la caratteristica peculiare.

La bottiglia sciampagnotta e il tappo di sughero a fungo.

Attenzione però, i vini frizzanti privi della denominazione DOP o IGP saranno imbottigliati nella classica sciampagnotta ma senza il tappo a fungo.

Sul tappo deve inoltre essere riportato necessariamente il nome del produttore o il suo codice.

Adesso hai più informazioni per scegliere il tuo vino per fare un bel regalo o per condividerlo con degli amici in momenti speciali.

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